Legge Pinto: equa riparazione per processi lunghi
lunedì 10 giugno 2019
La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
- la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
- l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
- l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
- la modalità di riscossione prescelta
Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.
Con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016 sono stati approvati, ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, i seguenti nuovi modelli di dichiarazione denominati:
- A. mod. Pinto persona fisica
- B. mod. Pinto persona giuridica
- C. mod. Pinto antistatario
- D. mod. DSAN-eredi, da utilizzare per il pagamento.